Descrizione

Il Comune rilascia la copia integrale dei seguenti atti di stato civile:
- atto di matrimonio
- atto di morte
- atto di nascita
- atto di unione civile.
La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):
- la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
- le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
La copia integrale dell'atto di nascita può essere richiesta da:
- Il diretto interessato.
- persona diversa dall'interessato, ma solo se motivata da un interesse giuridicamente rilevante, che deve essere esplicitato nella richiesta.
In caso di richiesta da parte di terzi, è necessario specificare il motivo e dimostrare il proprio interesse.
Per ottenere la copia integrale dell'atto di nascita, è quindi necessario verificare che non vi siano divieti di legge e, se la richiesta non proviene dall'interessato, motivare adeguatamente la propria richiesta.
Approfondimenti
La validità delle copie integrali di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
La copia integrale dell'atto di nascita può essere rilasciata a chi ne fa richiesta, se non sussistono divieti di legge. Tuttavia, ci sono casi specifici in cui il rilascio è vietato, ad esempio per le adozioni o quando l'atto contiene annotazioni soggette a particolari vincoli di riservatezza. I casi di divieto sono i seguenti:
- l'adozione "legittimante" (ex articolo 25 e seguenti della Legge 4 maggio 1983, n. 184) prevede un divieto assoluto al rilascio della copia integrale dell'atto di nascita, con possibilità di deroga solo previa autorizzazione del tribunale.
- la rettifica di sesso. Ai sensi della Legge 14/04/1982, n. 164, che disciplina la rettifica di attribuzione di sesso, prevede che le attestazioni di stato civile siano rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome, vietando di fatto il rilascio della copia integrale
Se nell'atto di nascita sono presenti annotazioni non certificabili o soggette a specifici divieti di legge, la copia integrale non può essere rilasciata, a meno che non vi sia un'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.
La copia integrale dell'atto di nascita può essere richiesta all'ufficio dello stato civile del comune di nascita o dove l'atto è stato trascritto.